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chi siamo
STATUTO “IL PERCORSO DELLA VITA”
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
ARTICOLO 1
E' costituita un'associazione culturale - apolitica, che non persegue scopo di lucro, denominata: "IL PERCORSO DELLA VITA".
ARTICOLO 2
L'associazione ha sede legale in Aprilia (LT) Via dei Rutuli n. 41. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi periferiche (o secondarie).
ARTICOLO 3
L'associazione persegue scopi di solidarietà sociale, di assistenza e valorizzazione della persona, per favorire cammini di liberazione a persone e categorie di persone oppresse ed emarginate, lese nella loro dignità e diritti per aiutarle a vivere degnamente, divenire artefici della loro "liberazione", autonomia e divenire, a loro volta, benefattori di altri.
Ha come finalità:
la sensibilizzazione sui grandi problemi dell'oppressione, emarginazione e nuove forme di schiavitù;proposta di nuovi stili di vita, meno consumistici e più solidali;sostegno economico e morale, nonché l'attuazione ai diritti umani per chi soffre le conseguenze sociali di guerre, fame e povertà;sostegno allo sviluppo di progetti;promozione di una cultura di pace e solidarietà;soccorso alle vittime di calamità naturali.
ARTICOLO 4
L'Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 5
QUALIFICA DI SOCIO
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
Fondatori
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun socio in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto alla tessera di iscrizione e devono accettare espressamente lo statuto ed i successivi regolamenti. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, e comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Sono soci Fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e partecipano alla stesura dell'atto costitutivo.
Sono ammessi alla qualifica di soci Ordinari coloro che, di buona condotta sociale, hanno interesse a realizzare una loro formazione nell'ambito delle varie attività e discipline previste nell'oggetto sociale. Possono essere soci ordinari anche Enti, Associazioni e altre persone giuridiche che abbiano in qualche modo, attinenza con le attività dell'Associazione.
Sono soci Onorari coloro ai quali il consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, attribuisce tale qualifica perché hanno fattivamente contribuito con la loro attività e munificenza, ovvero con la loro opera e statura morale, ad aiutare l'associazione nel perseguimento dei suoi scopi.
I soci Sostenitori sono coloro che versano, a titolo di quota associativa, una somma maggiore di quella stabilita per i soci ordinari.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento iniziale della tassa di ammissione ed al pagamento annuale di un contributo. La quota a contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
ARTICOLO 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie e per radiazione e comporta il ritiro della tessera. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'accettazione della dimissione a alla verifica dei fatti che rendono opportuna la radiazione del socio. Questa ultima potrà avvenire solo per azioni o fatti contrari alla morale, contrari ai fini dell'Associazione o in contrasto con le direttive del Consiglio Direttivo. Per dimissione volontarie si intende anche il mancato pagamento dei contributi annuali entro il termine di due mesi dalla richiesta, ed in tal caso comporta l'automatico recesso dell'Associazione.
ARTICOLO 7
ORGANI SOCIALI
Gli Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei sociConsiglio DirettivoPresidente ed il Vice-Presidente
L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo o vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato.
ARTICOLO 8
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'assemblea stessa. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo completo di un rendiconto economico e finanziario. L'assemblea inoltre nomina il Consiglio Direttivo e può eventualmente nell'ambito dello stesso determinare i compiti. Decide sulle iniziative e sui programmi da attuare determinandone di norma i soliti indirizzi generali e delibera sulle radiazioni dei soci, sull'istituzione delle sezioni territoriali e sull'attuazione dei regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorno prima della adunanza mediante affissione di idoneo avviso nella sede dell'associazione, oppure mediante lettera raccomandata che deve essere spedita ai soci almeno venti giorni prima dell'adunanza. L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ha diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento delle quote richieste. Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Le assemblee deliberano con la maggioranza dei soci presenti, espressa anche mediante delega semplice. Per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione occorre la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e delle adunanze e si deve redigere un verbale che sottoscritto dal Presidente e dal segretario viene conservato agli atti dell'Associazione che sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta anche su istanza di tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto al voto.
ARTICOLO 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti tra i soci in regola con il pagamento delle quote, è nominato dall'assemblea e dura in carica fino a revoca o dimissioni. I membri sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni anche di uno solo dei membri, si dovrà procedere ad una nuova elezione dell'intero organo. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vice-Presidente ed il segretario dell'associazione. Si riunisce su iniziativa di uno dei membri e si costituisce con la maggioranza assoluta e delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni si redige il verbale che firmato dai presenti è conservato agli atti dell'associazione. Il Consiglio Direttivo ha la direzione disciplinare, organizzativa ed amministrativa, può autorizzare a coordinare l'istituzione delle sezioni territoriali dell'associazione da sottoporre al deliberato dei soci, può istituire una o più commissioni didattico scientifiche nominando il responsabile di ciascuna. Tali commissioni potranno far pervenire al Consiglio i loro pareri aventi però carattere interamente informativo. Il Consiglio Direttivo propone i regolamenti per il buon andamento dell'associazione nonché per l'attuazione e gli indirizzi delle sezioni territoriali, delibera l'ammissione dei soci, accetta lasciti, donazioni ed altre liberalità, cura l'adempimento delle delibere assembleari dei soci.
ARTICOLO 10
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e preventivo completo di un rendiconto economico e finanziario, che devono essere sottoposti alla approvazione dell'assemblea dei soci, unitamente alla propria relazione, entro il 30 aprile, salvo particolari circostanze che ne determinano uno slittamento non superiore ai due mesi da giustificare con dettagliata motivazione. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 11
IL PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO
Il Presidente ha la rappresentanza ordinaria e straordinaria dell'assemblea e la firma sociale. Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. In caso di assenza o di impedimento tutte le di lui mansioni e poteri spettano al Vice-Presidente. Il Presidente potrà inoltre per alcuni atti o categorie di atti, delegare il Vice-Presidente sia la rappresentanza che la firma sociale. Quando richiesto il segretario deve convocare le riunioni del consiglio direttivo e le assemblee dei soci, ed in entrambe svolge la funzione di segretario.
ARTICOLO 12
EMOLUMENTI ALLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.
ARTICOLO 13
SEZIONI TERRITORIALI
Le sezioni perseguono gli scopi, gli obiettivi e le finalità istituzionali dell'associazione con le attribuzioni propositive di designazione e di rappresentatività di stretta competenza territoriale, il tutto in piena autonomia gestionale. Alle sezioni è inoltre demandato il compito di: raccogliere le iscrizioni dei soci; incentivare e realizzare ogni iniziativa utile ai fini associativi sulla base delle esigenze locali e degli indirizzi nazionali. Con successivi regolamenti interni verranno stabiliti tutti gli aspetti operativi per la gestione di tali sezioni.
ARTICOLO 14
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione è costituito dei beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà e da eventuali fondi di riserva costituiti con le scadenze di bilancio. Le entrate sono costituite dalle tasse di ammissione e dei contributi annuali dei soci, nonchè dai lasciti, dalle liberalità e dalle donazioni accettate dal consiglio direttivo e da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 15
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, qualunque ne sia la causa, procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione. In tal caso il patrimonio residuo, dedotta ogni passività, sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 16
DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nei successivi regolamenti interni, valgono le disposizioni del diritto comune in materia di associazioni private.